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Art. 17 -Disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali

 

Il Piano Strutturale ha effetto di disciplina degli aspetti paesistici e ambientali all’interno del territorio comunale attraverso il proprio quadro normativo, ed in particolare attraverso la definizione delle Invarianti Strutturali di cui all’art. 10, comprendenti anche le aree sottoposte a vincolo sovraordinato, con riferimento alle aree individuate secondo le vigenti normative di legge Nazionali e Regionali.

Per quanto riguarda le aree sottoposte a tutela secondo le vigenti normative di legge Nazionali e Regionali, limitatamente alle aree protette corrispondenti a rilevanti valori, il Piano Strutturale conferma i vincoli e le prescrizioni stabilite. Tali prescrizioni e vincoli riguardano interventi di trasformazione, aventi incidenza sul territorio e sull’ambiente, che comportano:

-         la distruzione dell’assetto complessivo esistente nello stato di fatto e l’introduzione di nuovi assetti;

-         la conferma dell’assetto esistente nello stato di fatto e l’introduzione di trasformazioni parziali al suo interno.

 

Direttive di tutela:

a) indirizzi principali relativi alle azioni di salvaguardia dei corpi idrici, delle zone umide, dei bacini idraulici tramite opere di manutenzione e sistemazione a fini protettivi, produttivi, ricreativi;

b) indirizzi principali relativi alle azioni di difesa del suolo in genere, in particolare, tramite opere di prevenzione del dissesto idrogeologico e dell’erosione, con manutenzione e sistemazioni a fini protettivi, produttivi, ricreativi;

c) criteri ed indirizzi su limitazioni, condizionamenti, modalità attuative e gestionali da imporre alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche ammissibili, in quanto a : 

- localizzazione : distanze di rispetto, fasce  di  protezione, schermature, corridoi infrastrutturali, zonizzazioni, punti panoramici e di belvedere, ecc.;

- parametri edilizi ed urbanistici: altezze massime, profili regolatori della sagoma, distanze da confini, indici volumetrici, rapporti di copertura, carico insediativo, destinazione d’uso, ecc.;

- impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, opere di finitura, ecc.;

- sistemazioni vegetazionali, opere di arredo, insegne, cartellonistica e segnaletica, illuminazioni, pavimentazioni, recinzioni, ecc.;

d) indirizzi principali relativi alle azioni per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio boschivo e colturale tramite manutenzione e sistemazioni a fini protettivi, produttivi, ricreativi;

e) criteri ed indirizzi per il controllo delle trasformazioni morfologiche tramite limitazioni, condizionamenti e modalità di esercizio dello sfruttamento delle risorse e dell’uso del suolo, comprensive degli aspetti di risistemazione, in riferimento alle varie situazioni ambientali e tipologiche: montagna, collina, pianura, zone umide;

f) criteri ed indirizzi per la circostanziata applicazione nelle aree classificate tipologicamente b) c) d) di divieti, limitazioni e modalità d’uso di cui all’art.10, comma 3°, della L.R. n°52/82 e successive modificazioni;

g) criteri ed indirizzi per la definizione degli indennizzi e contributi di cui all’art.9, comma 2°, punto 5) della L.R. n°52/82 e successive modificazioni, con particolare riferimento ai divieti, limitazioni e modalità d’uso di cui al presente comma, lett. f).

Direttive di valorizzazione: 

a) la promozione e conservazione di destinazioni d’uso esclusive ed ottimali coerenti con la tutela ed il corretto uso delle risorse e dei beni, finalizzate allo sviluppo delle funzioni proprie dell’area;

b) il recupero e la piena utilizzazione del patrimonio insediativo edilizio ed infrastrutturale in area extraurbana, con l’impiego e la specificazione degli strumenti normativi di Piano e di progetto previsti dalla L.R. 59/80 in rapporto alle diverse classificazioni delle categorie di beni e situazioni tipologiche da tutelare;

c) il recupero ed il risanamento di situazioni di degrado igienico sanitario e dissesto di particolari localizzazioni:  fascia costiera, corpi idrici, collina, ecc. erosione, inquinamento, frane, frazionamento fondiario ecc.;

d) l’apertura di percorsi escursionistici e circuiti turistici per l’accessibilità e la frequentazione delle aree protette in genere e del patrimonio storico-artistico in particolare;

e) creazione di  infrastrutture tecnologiche per l’accesso a punti di particolare interesse da sottoporre a valutazione di compatibilità ambientale;

f) la creazione di strutture per il turismo naturalistico e rurale, l’agriturismo, la pratica sportiva, la didattica naturalistica, la ricerca scientifica, il sistema museale riguardante la cultura materiale, la civiltà contadina, le tradizioni popolari, ecc.;

g) la promozione di iniziative e progetti speciali per: 

- la formazione di strutture organizzative e gestionali particolari, quali parchi agrari, parchi archeologici, parchi mineralogici, parchi fluviali, parchi periurbani, parchi speleologici, ecc.;

- il recupero di particolari connotazioni nel patrimonio storico-monumentale, per aree, per tipologie, per sistemi: corti, ville, parchi, giardini storici, elementi significativi del paesaggio, collegamenti e percorsi storici, opere idrauliche, edilizia rurale, edilizia religiosa, archeologia industriale, ecc.;

- la formazione di strutture per la produzione e commercializzazione di prodotti tipici e per la promozione dell'agricoltura biologica.

Le salvaguardie di cui al capo III, art. 16 della D.C.R. 296/88 hanno efficacia fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico.

 

Il Piano Strutturale individua specifiche forme di salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle zone sottoposte a vincolo, ed in particolare:

1.      la conformazione storica dei fiumi Era e Cascina deve essere tutelata nei relativi aspetti strutturali;  nonché della conformazione delle sponde e dell’alveo. Sono consentiti unicamente interventi di ripristino e consolidamento finalizzati ad impedire o ad arrestare situazioni di dissesto idrogeologico, purché attuati con tecniche e procedimenti compatibili con le caratteristiche di pregio ambientale dei luoghi.

2.      La viabilità storica deve essere conservata e tutelata nei relativi aspetti strutturali;  è proibita l’alterazione del tracciato, della giacitura nonché, ove non ostino esigenze non altrimenti soddisfacibili, delle caratteristiche dimensionali essenziali e della conformazione materiale. Sono consentiti unicamente interventi di ripristino e consolidamento finalizzati ad impedire o ad arrestare situazioni di dissesto o di pericolo, purché attuati con tecniche e procedimenti compatibili con le caratteristiche di pregio ambientale dei luoghi.

3.      Gli esemplari arborei componenti filari di pregio storico-paesaggistico disposti lungo strade o corsi d’acqua devono essere conservati e tutelati, con generale divieto di abbattimento, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie. Gli esemplari arborei abbattuti dovranno essere ripristinati con esemplari della stessa specie, quando possibile; ove l’abbattimento riguardi interi filari o parti di essi, la nuova piantagione dovrà essere effettuata con il medesimo orientamento del filare preesistente, o della sua parte, e con un sesto di impianto corretto, che non renda necessari interventi di potatura se non di formazione o con carattere di straordinarietà.

4.      I manufatti e le opere di sistemazione del territorio collegate a tradizionali tecniche agricole e selvicolturali dovranno essere conservati e tutelati nelle loro caratteristiche materiali; ne è prescritta la manutenzione e, per le parti eventualmente soggette a crolli o dissesti, il ripristino con tecniche e procedimenti coerenti con le caratteristiche originarie dei manufatti.

5.      I manufatti tecnici di interesse storico dovranno essere conservati e tutelati nelle loro caratteristiche materiali; per tali manufatti sono consentiti unicamente: la manutenzione; il ripristino con le tecniche del restauro; la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite; la sostituzione di parti eventualmente realizzate con materiali soggetti a più o meno rapidi processi di deterioramento, ovvero degli elementi più squisitamente tecnologici.

6.      Per le aree di interesse archeologico sono consentite unicamente le trasformazioni e le utilizzazioni volte alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. Per tali aree si prescrive l’inedificabilità. Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, e ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza, ogni intervento di trasformazione morfologica del suolo, eccettuato le normali operazioni agricole, dovrà essere assentito dalla competente Soprintendenza Archeologica.

7.      Per le aree boscate sono ammessi gli interventi previsti dalla L.R. 39/00.

Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere normative specifiche volte a proteggere le parti boscate del territorio perseguendo un obiettivo di difesa della biodiversità ambientale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano ai Sistemi, ai Subsistemi ed alle U.T.O.E. In particolare, per ognuno dei punti precedentemente descritti, il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre in merito una normativa specifica in coerenza con le direttive di tutela e di valorizzazione della DCR 296/88 e con gli obiettivi del Piano Strutturale, dettagliata e  differenziata in relazione alle diverse parti e componenti territoriali.Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, sono consentiti unicamente gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria, di Consolidamento Statico e di Restauro Conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché  l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi.


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