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Art. 24  -Unità Territoriali Organiche Elementari (tavola 5)

 

In riferimento all’art. 24, comma 3 punto b, della L.R. 16.1.95 n. 5, il presente articolo individua per ogni singola Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.) gli obiettivi, i parametri urbanistici generali, le categorie di intervento ammissibili (per la definizione delle quali si rimanda all’art. 17 delle presenti Norme).

In sede di Regolamento Urbanistico potranno essere apportate lievi modifiche ed eventuali rettifiche alle delimitazioni delle U.T.O.E. individuate nella tav. 5 del Piano Strutturale, purché non superiori al 10% della superficie della singola U.T.O.E. e ferme restando le quantità insediative previste dalle schede norma. Le ripartizioni di dette quantità insediative per categoria di intervento, precisate in ciascuna U.T.O.E., sono da intendersi come indicative.

In sede di formazione del Regolamento Urbanistico gli studi di dettaglio potranno definire i limiti delle aree interagenti con il Sistema Insediativo con funzione di qualificazione dell’immagine urbana, interne alle U.T.O.E., attraverso lievi modifiche e con eventuali rettifiche alla loro perimetrazione, purchè non superiori al 10% della superficie del comparto considerato, fermo restando il dimensionamento delle singole U.T.O.E. e del Piano Strutturale.

Al fine di perseguire il processo di riqualificazione degli insediamenti, il R.U. dovrà programmare il recupero delle aree degradate.

A tal fine potranno essere individuati ed associati a tale processo, specifici comparti per la ricomposizione delle funzioni non compatibili con la riqualificazione del tessuto insediativo a prevalente carattere residenziale.

Il dimensionamento stabilito per ogni U.T.O.E. è strettamente riferito alla quota di fabbisogno residenziale in relazione ai criteri di sostenibilità. Gli interventi a carattere turistico ricettivo o residenziale specialistico non graveranno su detta quota ma dovranno essere dimensionati in sede di formazione del Regolamento Urbanistico nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 2 punto 8 e 9 dell’art.15 (Sistema Funzionale) in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale.

Si intende precisare che la rappresentazione grafica della morfologia dell’impianto urbanistico dei piani particolareggiati e dei piani attuativi negli elaborati del Quadro Conoscitivo e nella TAV.5 relativa alla individuazione delle U.T.O.E., non ha carattere vincolante per la stesura del Regolamento Urbanistico e pertanto non rappresentano vincolo alla trasformazione.

Le schede norma delle U.T.O.E. sono allegate alle presenti Norme.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui agli art. 4 e 6 delle presenti Norme ed al fine di consentire la corretta applicazione dei criteri e degli indirizzi contenuti nelle schede norma delle U.T.O.E. allegate alle presenti norme, il Piano Strutturale individua, all’interno di tutte le Unità Territoriali Organiche Elementari, specifiche salvaguardie da considerarsi efficaci fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico. Tali salvaguardie sono puntualmente definite negli artt. 1819, 20, 21, 22 e 27 delle presenti Norme, e all’art.17 punti 1,2,3,4,5,6 e 7.

Tutti i nuovi interventi previsti nel territorio comunale, indipendentemente dal Sistema di appartenenza, dovranno, preliminarmente, essere conformi agli articoli 7 e 8 delle presenti Norme.


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