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Art. 26 -Indirizzi programmatici per l’attuazione del Piano Strutturale

 

1. Il Piano Strutturale ha carattere direttamente precettivo ed operativo relativamente alle intese di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77, come modificato con D.P.R. 383/94, agli accordi di programma e quant’altro, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente, escluso lo strumento urbanistico comunale, produca diretti effetti sull’uso e la tutela delle risorse del territorio comunale.

 

2. Le disposizioni del Piano Strutturale sono vincolanti per gli atti costituenti, ai sensi dell’art. 27 e successivi della L.R. 16.1.95 n.5,  la parte gestionale del PRG. 

Tali atti sono: 

a)  Il Regolamento Urbanistico

b)  Il Programma Integrato di Intervento

c)  I Piani Attuativi

 

3.  Il Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16.1.95 n°5, disciplina con disposizioni immediatamente precettive ed operative le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti esistenti sul territorio comunale, ed in particolare provvede:

a)  alla disciplina di tutti gli interventi che comportino la trasformazione fisica del territorio o l’alterazione dell’assetto dei luoghi e degli insediamenti, anche in integrazione di quanto stabilito alle successive lettere, ed anche in relazione a parti o a componenti territoriali non considerate dal Piano Strutturale e dagli atti di pianificazione sovraordinati;

b)  alla perimetrazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, L. 765/67 e dell’art. 4, D.L. 285/92.

c)  alla individuazione delle aree all’interno di tale perimetro caratterizzate da tessuto insediativo storico consolidato, per le quali verrà definita la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente (riconducibili alle zone omogenee “A” previste dal D.M. 1444/68).

d)  all’individuazione delle aree all’interno di tale perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente dal P.I.I. di cui al punto 4, l’edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti (riconducibili alle zone omogenee “B” previste dal D.M. 1444/68).

e)  all’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 1444/68.

f)    all’individuazione delle aree nelle quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante piani attuativi così come definiti all’art. 31 della L.R. 16.1.95 n°5.

g)  alla disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico e edilizio esistente, anche non compreso nelle aree di cui al punto b).

h)  alla disciplina degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d), consentiti fuori del perimetro dei centri abitati, indipendentemente dal P.I.I. di cui al p.to 4

i)    alle infrastrutture da realizzare all’esterno dei centri abitati

j)     alla definizione, mediante la determinazione di destinazioni d’uso nonché la previsione di interventi di trasformazione urbanistica o edilizia, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le diverse funzioni, ivi compresi quelli per le funzioni pubbliche e collettive, anche di rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata non siano immediatamente precettive ed operative, in ogni caso dando priorità alle scelte di recupero e riuso del territorio urbanizzato.

k)  alla individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell’art. 36 L.142/90 e succ. mod. e dalla disciplina regionale ivi prevista.

 

4.  Il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.)

Il P.I.I., così come definito dall’art. 29 della L.R. 16.1.95 n°5, è lo strumento facoltativo con il quale l’Amministrazione Comunale, in attuazione del Piano  Strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo e che, per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmata.

Il P.I.I., in conformità con gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri del Piano Strutturale, definisce:

a)  gli interventi relativi alla realizzazione o alla trasformazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, di dotazioni di spazi per funzioni pubbliche e/o collettive, da attuare nel periodo di validità di detto programma

b)  i piani attuativi che si intendono formare entro i termini di validità del programma stesso, con indicazione dell’entità e delle caratteristiche delle trasformazioni fisiche e funzionali previste da ciascun P. A.

c)  le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere di interesse collettivo e sociale 

d)  le norme per la propria attuazione 

Il P.I.I. è completato dalla individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e socioeconomici; dalla valutazione degli effetti sugli atti di competenza del Sindaco in materia di orari ai sensi dell’art. 36 della L. 142/90; dalla valutazione della fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del Comune; dal piano urbano del traffico e dagli altri piani di competenza comunale, previsti dalle leggi regionali vigenti, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

 

5.  Piani Attuativi

a) I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del Regolamento Urbanistico o del Programma Integrato d'Intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l'efficacia :

- dei Piani Particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n° 1150;

- dei Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare, di cui alla legge 18 aprile 1965, n°167;

- dei Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n°865;

- dei Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n°457;

- dei Piani di Lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n° 1150;

- dei Programmi di Recupero Urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, convertito con legge 4 dicembre 1993, n°493.

b) Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei Piani o Programmi di cui al primo comma.

c) L'atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

d) I Piani Attuativi e le relative varianti sono adottati e successivamente approvati dal Comune, con le procedure di cui ai commi da quattro a otto dell'articolo 30.

e) I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente alle varianti al Regolamento Urbanistico o al Programma Integrato d'Intervento, laddove contrastino con le disposizioni di detti strumenti.

 

6. Piani di settore comunali

I Piani di competenza comunale, previsti dalle leggi regionali vigenti, aventi effetti sull’uso e la tutela delle risorse del territorio, dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi ed i parametri espressi dal Piano Strutturale.

 


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