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Art. 27 -Salvaguardie

 

Per il perseguimento degli obiettivi di cui agli art. 4 e 6 delle presenti Norme ed al fine di consentire la corretta applicazione dei criteri e degli indirizzi relativi ai Sistemi, ai Subsistemi ed alle Unità Territoriali Organiche Elementari definite dal presente Piano Strutturale,  si attivano le seguenti salvaguardie :

a)    Ogni Invariante Strutturale evidenziata nella tavola 4 del Piano Strutturale e specificata nelle presenti norme agli art. 11 e 12 è sottoposta a tutela : per i manufatti edilizi vale il regime conservativo; per le aree vale il regime di inedificabilità.

b)    Per quanto riguarda le infrastrutture e le viabilità evidenziate nel Sistema Funzionale, sono sottoposte a salvaguardia le aree interessate dai nuovi tracciati viari, per una fascia non inferiore a  30 m su ciascun lato, in modo tale da garantire modifiche in sede di progettazione del tracciato.

c)    I corridoi ambientali individuati nella tavola 4 “Invarianti Strutturali” sono sottoposti a vincolo di inedificabilità al fine di garantire la separazione tra le parti dell’edificato e relazionare fisicamente e visivamente parti significative del territorio

d)    All’interno delle U.T.O.E. sono sottoposte a tutela con vincolo di inedificabilità i parchi, giardini storici; e le aree non edificate con eccezione di quanto stabilito ai punti f) e g) del presente articolo.

e)    Per l’edificato storico, così come individuato nella tavola 2 del Piano Strutturale e meglio precisato nel Quadro Conoscitivo (sia esso appartenente al Sub-sistema dell’edificato storico, al Sub-sistema delle emergenze di carattere storico, artistico  e monumentale, o al Subsistema dei manufatti e insediamenti produttivi  limitatamente ai “manufatti produttivi e di trasformazione”), qualora non interessato da strumenti urbanistici di dettaglio sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia D 1. 

Qualora siano stati approvati gli elenchi ex art. 7 della LR 59/80 gli interventi ammessi per gli edifici  compresi nei suddetti elenchi sono quelli fino alla categoria D1. 

Per gli edifici non compresi negli elenchi  gli interventi ammessi sono quelli della ristrutturazione edilizia di tipo D2 per il risanamento igienico abitativo, esclusa crescita in altezza ed in profondità. 

Le singole richieste di concessione edilizia relative ad interventi di Ristrutturazione Edilizia sull’edificato storico presentate prima della data di adozione del Piano Strutturale saranno sottoposte all’esame preliminare di una commissione nominata dalla Giunta Comunale. Tale commissione verificherà la congruenza degli interventi edilizi richiesti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Strutturale.

Per le zone interne ed esterne alla U.T.O.E. sottoposte a completamento edilizio dal vigente P.R.G. (zone B), sono consentiti interventi di ampliamento e nuova edificazione fino ad una volumetria massima di 750 mc, alla condizione che il lotto oggetto di intervento sia dotato delle opere di urbanizzazione e dei necessari requisiti di accessibilità dalla strada pubblica. Al fine di garantire al Regolamento Urbanistico la possibilità di riorganizzare e razionalizzare il tessuto urbano, per i lotti disposti in diretto rapporto con la strada pubblica, dovrà essere consentita la potenziale accessibilità alle aree retrostanti, mediante un corridoio libero di almeno 6m di larghezza rispetto al quale dovranno essere garantiti i requisiti stabiliti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale. I suddetti interventi saranno consentiti alla condizione che non vengano alterati gli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi o di pregio degli edifici esistenti. Le singole richieste di concessione edilizia relative ad interventi ricadenti nelle zone omogenee B del vigente PRG e di volumetria superiore a 750 mc saranno sottoposte ad esame preliminare della commissione di cui alla precedente lettera e). 

f)     Per le zone di espansione interne alle U.T.O.E.  già previste dal vigente P.R.G. (zone C) gli interventi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a Piani Urbanistici Attuativi vigenti o adottati, purchè la relativa convenzione ai sensi dell’art.28 della L. n.1150/42, sia sottoscritta entro il termine del 31 ottobre 2005 e la relativa concessione per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, venga richiesta nei due mesi successivi.

Eventuali variazioni planivolumetriche a tali strumenti possono essere consentite purché coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni del presente Piano Strutturale.

g)    Nelle zone interne ed esterne alle U.T.O.E. destinate a funzione agricola dal vigente P.R.G. (zone E) si applicano le seguenti disposizioni:

1.  E’ vietato il cambio di destinazione d’uso per gli annessi agricoli ed i manufatti derivanti da condono edilizio costituenti volumi isolati.

2.  Per i manufatti esistenti realizzati con materiali precari (quali lamiera, eternit, legno, ecc.) siano essi isolati o nelle adiacenze di nuclei o fabbricati esistenti, sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria.

h)  All’interno del Sistema Ambientale, per le aree agricole individuate nella tavola 1a del Piano Strutturale (zone agricole ordinarie, zone agricole di interesse paesaggistico), si applica la normativa regionale vigente per le zone a esclusiva o prevalente funzione agricola (L.R. 64/95 e successive modifiche), con le seguenti limitazioni: 

1.  per l’edificato storico, così come individuato nella tavola 2 del Piano Strutturale e meglio precisato nel Quadro Conoscitivo (sia esso appartenente al Sub-sistema dell’edificato storico, al Sub-sistema delle emergenze di carattere storico, artistico  e monumentale, o al Sub-sistema dei manufatti e insediamenti produttivi  limitatamente ai “manufatti produttivi e di trasformazione”), sono consentiti interventi fino alla Ristrutturazione Edilizia di categoria D1 per quanto riguarda le opere edilizie. E’ consentito il cambio di destinazione, nel rispetto delle Norme di cui alla precedente lettera g) punto 1 e delle seguenti disposizioni: in edifici dove sia presente la funzione residenziale il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito per interventi di recupero di volumi  fino ad un massimo di 1000 mc, per i quali non sia previsto un aumento di unità residenziali superiore ad una rispetto alla situazione esistente. Per i volumi superiori a 1000 mc e per gli interventi con caratteristiche diverse da quanto sopra specificato, purché in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale, deve essere predisposto un apposito Piano Attuativo da sottoporre all’esame preliminare della commissione di cui alla precedente lettera e).

2.  per l’edificato di recente costruzione, sono consentiti interventi fino alla Ristrutturazione Edilizia di categoria D3, alla condizione che non vengano alterati gli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi o di pregio degli edifici esistenti.

3.  Per i Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale previsti dalla legislazione vigente, si applicano i parametri risultanti dal Piano Territoriale di Coordinamento adottato con deliberazione n°345 dal Consiglio Provinciale in data 22/12/97.

4.  Sono inoltre sottoposte a salvaguardia la rete idraulica di drenaggio superficiale, le viabilità vicinali e poderali e i percorsi della collina. Sono tutelati tutte le opere tradizionali di sistemazione, i manufatti caratterizzanti il paesaggio. Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, valgono le norme di tutela di cui all’Art. 17 “Disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali”, punti 1, 2, 3, 4, 7.

i) Le aree interessate da impianti di distribuzione di carburante oggetto di cessazione di attività o di trasferimento sono da considerarsi come “aree non pianificate”, e si applica ad esse il regime previsto dall’art. 4 comma 8 della L. 28/1/1977 n°10.

 

Le salvaguardie sopra elencate non si applicano:

 

  • Per interventi di pubblico interesse proposti da Enti Pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento nell’ambiente secondo le finalità e gli obiettivi del presente Piano Strutturale

  • Per quei Piani Attuativi del vigente P.R.G. il cui iter procedurale per l’adozione è in fase avanzata (richiesta di attuazione da parte della proprietà, acquisizione del preventivo parere favorevole da parte della Commissione Urbanistica Comunale) e la cui attuazione è direttamente connessa con interventi di interesse pubblico:

  • Per le zone B individuate dal vigente P.R.G. collegate alla realizzazione di opere pubbliche di P.R.G., già approvate dall’Amministrazione Comunale e per cui sia stata presentata dal richiedente la relativa garanzia fideiussoria.

  •  Per le aree e gli edifici situati nelle aree agricole di cui al punto h) del presente articolo, per cui il vigente P.R.G. prevede destinazione produttiva (zone D) o a servizi (zone F).

  • Per gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico - ambientale

  • Per gli interventi di manutenzione della rete dei fossi e dei canali, quelli atti a ridurre il rischio idrogeologico nonché di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali.

 

Restano in vigore i vincoli e le prescrizioni dei seguenti atti del Q.R.C.T. :

-     DCR 296/88 e successive modifiche (Sistema Regionale delle Aree Protette)

-     DCR 230/94 (Rischio Idraulico)

I vincoli e le prescrizioni di cui sopra assumono valore di salvaguardia sino all’approvazione del Regolamento Urbanistico.

 

Le presenti salvaguardie entrano in vigore, ai sensi del comma 7 dell’art. 36 della L.R. 5/95, con l’adozione del Piano Strutturale da parte del Consiglio Comunale  e decadono con l’approvazione del Regolamento Urbanistico. 

 


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